Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto processuale per consentire una tutela efficace ed effettiva dei diritti di tutti i cittadini ogni qualvolta siano vittime di illeciti multioffensivi. Tale obiettivo è perseguito attraverso lo strumento dell'azione collettiva risarcitoria, istituto ben conosciuto in altri ordinamenti, chiamato con terminologia inglese class action, del quale nel nostro Paese si sente una concreta necessità.
      Al vaglio di questa Camera sono sottoposte già altre proposte di legge che prevedono l'introduzione del medesimo strumento processuale, ma alcune contengono differenze significative a cui sono sottese metodologie di approccio diverse nella ricerca di soluzioni all'urgente problema. Va detto che tra le migliori proposte di legge presentate vi è quella dei deputati Poretti e Capezzone (atto Camera n. 1443), elaborata in collaborazione con l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori (ADUC), nonché quella del deputato Pedica (atto Camera n. 1834) - alle quali si rifà la presente proposta, introducendo peraltro alcuni elementi ritenuti migliorativi. Le principali modifiche che si propongono sono ispirate dall'esigenza di rendere la proposta di legge più coerente e organica sul piano della politica legislativa e del coordinamento con il nostro complessivo sistema giuridico-normativo.
      A tale fine si è previsto di indicare gli illeciti che l'azione risarcitoria collettiva intende perseguire come illeciti «multioffensivi», anziché «plurioffensivi», in quanto la plurioffensività è un concetto giuridico-penalistico ben circoscritto, il quale fa riferimento al reato che lede una pluralità di beni giuridici, piuttosto che i diritti di una molteplicità di soggetti. Pertanto, onde evitare facili confusioni o sovrapposizioni concettuali, si è preferito

 

Pag. 2

qualificare come «multioffensivo» l'illecito che lede più soggetti.
      Allo stesso modo si è voluto chiarire, all'articolo 6, che la competenza sull'azione collettiva è del tribunale presso il quale viene proposta la prima istanza di azione collettiva, nei casi in cui più tribunali risultino competenti per territorio.
      Dal presente provvedimento non derivano nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica, essendo previste misure che non comportano nuove o maggiori attività amministrative né richiedono l'istituzione di nuovi organi o competenze e non essendo previsti né incentivi di alcun tipo né misure fiscali.
 

Pag. 3